Nuova Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD)

A decorrere dal 1° marzo 2010 è stata data attuazione, anche in Italia, alla Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD, Payment Services Directive), sulla base del decreto legislativo del 27/01/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2010.

La Direttiva trova applicazione per tutti i servizi di pagamento in Euro e nelle altre valute degli Stati Membri dell’UE, ad esclusione di:

-    operazioni su titoli cartacei  come assegni, effetti cambiari, vaglia postali,  vouchers e traveller’s cheques;
-    operazioni di cambio valuta in contanti;
-    operazioni di pagamento collegate a strumenti finanziari (dividendi, cedole, rimborsi, ecc);
-    operazioni di pagamento o trasferimento tra istituzioni finanziarie e/o loro controllate;
-    operazioni con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, le novità normative introdotte dalla PSD riguardano:

  • Tempi di esecuzione - i bonifici nazionali e all’interno dell’U.E. hanno tempi certi di esecuzione. Se disposti in Euro e consegnati alla Banca in via telematica sono accreditati al beneficiario entro un giorno lavorativo successivo dalla data di addebito. Tale temine può essere elevato a due giorni lavorativi se disposti su supporto cartaceo. Sino al 1° gennaio 2012 il termine può essere esteso sino a tre giorni massimi di esecuzione (quattro giorni per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo).
  • Disponibilità dei fondi e data valuta - la banca del beneficiario è tenuta ad accreditare i fondi nella stessa data in cui sono a sua disposizione, con uguale valuta e disponibilità. La banca del pagatore non può addebitare l’ordinante il pagamento con valuta e disponibilità anteriori alla data di esecuzione del’operazione.
  • Abolizione della data valuta antergata - non è più possibile l’accredito di fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta antecedente alla data di ricevimento dei fondi da parte della banca del beneficiario.
  • Abolizione delle vecchie coordinate bancarie (nazionali) - il codice IBAN è l’unico dato identificativo per l’esecuzione dei bonifici. Non è pertanto più possibile disporre bonifici senza l’indicazione del codice IBAN completo. La banca del beneficiario accredita l’importo sulla base del codice IBAN ricevuto, senza alcun controllo su altre informazioni presenti nel messaggio (es. anagrafica del beneficiario).


Allegato testo del decreto legislativo 11/2010